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Presenza di Acrilammide

13/nov/2019

La Commissione europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292 e considerando tra gli altri il regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, ha adottato alcune raccomandazioni, tra cui:

  • Fatti salvi gli obblighi stabiliti a norma del regolamento (CE) 882/2004, è opportuno che le autorità competenti negli Stati membri monitorino regolarmente la presenza di acrilammide e i suoi tenori negli alimenti (...)
  • Fatti salvi gli obblighi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2017/2158, è opportuno che gli operatori del settore alimentare monitorino regolarmente la presenza di acrilammide e i suoi tenori negli alimenti, (...)
  • Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero trasmettere all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) entro il 10 ottobre di ogni anno i dati raccolti nel corso dell’anno precedente nelle loro attività di monitoraggio, ai fini del loro inserimento in una banca dati, conformemente alle prescrizioni della Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed dell’EFSA | Orientamenti sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangim|  e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell’EFSA.
  • Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi, gli Stati membri dovrebbero seguire le procedure di campionamento di cui all’allegato, parte B, del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione 

FONTE: Raccomandazione (UE) 2019/1888 della Commissione del 7 novembre 2019 sul monitoraggio della presenza di acrilammide in determinati alimenti

Emanato/a da: Commissione CEE/CE e pubblicato/a su Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 11 novembre 2019, n. L290

DOWNLOAD Raccomandazione europea 2019/1888

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