Latest News

Etichettatura ambientale di imballaggi

12/mar/2021

È stata recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 1 marzo 2021, n. 51 la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, la proroga dei termini di applicazione (31 dicembre 2021), degli obblighi in materia di etichettatura ambientale di imballaggi, così come previsto dall'art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 modificato dal D.Lgs. 116/2020.

A seguire vengono riportate le diciture obbligatorie da riportare in etichetta:

  1. tipologia di imballaggio (scritta per esteso o mediante una rappresentazione grafica), per esempio: flacone, bottiglia, vaschetta, etichetta, lattina…
  2. identificazione specifica del materiale (codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure, ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica), per esempio: PET(1), ALU(41), PAP(21), PP(5), C/PAP(84)

Vengono invece sospesi gli obblighi di riportare in etichetta:

  1.  La famiglia di materiale di riferimento,
  2. L’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata), oppure l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti si raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.

Gli studi di consulenza ALS sono a disposione per qualsiasi ulteriore informazione.

SCRIVI A: info.zpp@alsglobal.com