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Etichetta: le novita'

13/apr/2018

OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE O CONFEZIONAMENTO

Si ricorda che dal 5 aprile 2018 è diventato applicabile il Decreto legislativo 145/2017 “Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015”.

Tale Decreto legislativo si applica agli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano e agli alimenti e ha lo scopo di fornire adeguate e corrette informazioni sulla tracciabilità dei prodotti sia ai consumatori che agli Organi di controllo.

I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività dovranno riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Per adempiere all’obbligo normativo, la sede è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento. Tale indicazione può essere omessa se l'indicazione della località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.

L'indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento può essere omessa nel caso in cui:

a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011 (nome e indirizzo del responsabile delle informazioni sugli alimenti);

b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti disponga di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno di distinzione

L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (altezza dei caratteri, requisiti di leggibilità generali).

Il mancato adempimento a tali obblighi normativi può comportare una sanzione pecuniaria da 2.000 a 15.000€, mentre il mancato rispetto dei requisiti di leggibilità previsti dal Regolamento CE n° 1169/2011 può comportare3 una sanzione pecuniaria da 1.000 a 8.000€.