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Scadenza ambientale: emissioni in atmosfera

06/lug/2021

Ricordiamo la prossima nuova scadenza ambientale, riguardante le EMISSIONI IN ATMOSFERA di alcune tipologie di installazioni.

COSA DICE IL DECRETO?

Il Decreto Legislativo n.102 del 30 luglio 2020 ha introdotto il comma 7-bis all’art. 271 del D.Lgs. n.152/2006.

Il nuovo comma indica che le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT e vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal Regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni in atmosfera.

COSA FARE?

I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze sono obbligati ad inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

La prima relazione, quindi, deve essere inviata entro il 28 agosto 2021.

Ricordiamo inoltre che vi sono anche ripercussioni sulle attività autorizzate a Carattere Generale di cui all’art. 272 per le quali, in caso di dubbi, vi invitiamo a contattare i ns. uffici di consulenza.

 

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